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SEZIONI DEL BLOG


Documentazione dell'Associazione.
Documentazione varia: statuto, verbali, convocazioni ecc.

1. Atto Costitutivo del 19/03/2009

2. Statuto approvato il 19/03/2009

3. Comunicato stampa su: gli Amici della Matteotti.


Progetto Orto.
Progetto, realizzazione, gruppo di lavoro, contatti.

1. Il progetto.

2. Stato di avanzamento.

3. Contatti.


Progetto Museo.
Progetto, realizzazione, gruppo di lavoro, contatti.

1. Il progetto del Museo.

2. Stato di avanzamento.

3. Contatti.

4. Prime Foto


Aspetti della storia delle nostre scuole: Museo virtuale.
Questa sezione è dedicata alla storia delle scuole Matteotti, Marconi, Battisti e Ramberg.

1. Ramberg: chi era costui?



Dibattito.
Questa sezione è dedicata al dibattito sull'attualità, in particolare sull'amministrazione del plesso didattico 6, la didattica e le altre questioni connesse. Ogni post è responsabilità dello scrivente e volentieri ospitiamo segnalazioni, commenti o interventi critici.

1 - Lettera al Dirigente scolastico sulla biblioteca.
2 - Il peso degli zainetti.
3 - La circolare n. 4.
4. Quanto tempo a scuola?


In giro per Firenze uscendo dalla Matteotti (clicca e trascina la mappa)

domenica 22 marzo 2009

Statuto dell'Associazione Amici della Matteotti

ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA SCUOLA GIACOMO MATTEOTTI DI FIRENZE”

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

È costituita in Firenze presso la sede della Scuola Giacomo Matteotti in Viale Morgagni N. 22, ai sensi dell'Art. 36 del Codice Civile l'Associazione “Amici della Scuola Giacomo Matteotti di Firenze”, di seguito denominata associazione.

Art. 2 - Scopo

L'associazione è indipendente e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Essa ha per obiettivo la realizzazione di attività culturali, ricreative, di laboratori, di orti, musei, e altre di sostegno alla Scuola Giacomo Matteotti di Firenze ed ad altre scuole pubbliche della città di Firenze, nonché alla raccolta di fondi per l'acquisto di sussidi didattici ed altre attrezzature su proposta della Scuola stessa.

Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l'intervento dei soci nei campi indicati, anche mediante feste scolastiche, raccolte di fondi, spettacoli di beneficenza, ecc...

A tale scopo l'associazione può raccogliere fondi con le modalità che la stessa intenderà avviare. In tal caso l'associazione, per garantire la trasparenza delle operazioni, doterà i propri soci di apposito tesserino di riconoscimento, emetterà ricevuta e redigerà apposito rendiconto, secondo le disposizioni di legge. Il ricavato di tali raccolte di offerte verrà utilizzato, secondo le Deliberazioni degli organi dell'Associazione, direttamente dall'Associazione per i progetti di sostegno alla Scuola concordati con le Autorità scolastiche o devoluto alle Organizzazioni Scolastiche della Scuola Giacomo Matteotti di Firenze o delle altre scuole pubbliche di Firenze nonché ad altre Associazioni che realizzino progetti concordati per la scuola pubblica.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività della associazione previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

Art. 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;

- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;

- il presidente

- uno o più vicepresidenti

- il segretario

- il consiglio direttivo

- il collegio dei revisori contabili.

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie dal Presidente o dal Vicepresidente facente funzioni di Presidente o dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 18.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica, telefono, posta o fax.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura.

Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

Art. 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro componenti fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il o i vicepresidenti ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Direttivo: il Dirigente Scolastico responsabile della Scuola Matteotti o suo delegato, un rappresentante indicato dal Collegio dei Docenti della Scuola, il Presidente del Consiglio di Circolo o suo delegato ed il Presidente del Comitato dei Genitori o suo delegato.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Art. 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all'assemblea;

c) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

d) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

e) attuare le finalità previste dallo statuto nonché le decisioni dell'assemblea dei soci;

f) definire la proposta di Programma di annuale di attività da proporre all'Assemblea

g) nominare i responsabili dei vari progetti previsti nel Programma di cui al precedente punto

h) stabilire le funzioni e competenze del o dei VicePresidenti e del Segretario.

Art. 17 - Il Programma annuale delle attivita'.

Il Consiglio Direttivo redige il Programma delle iniziative, con le relative proposte di finanziamento, da realizzare nel corso dell'anno, il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente e' eletto dall'Assemblea dei soci e, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Consiglio Direttivo, con delibera motivata presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, può revocare i poteri del Presidente e convocare l'Assemblea per proporne la sostituzione.

Il Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci.

Art. 19 - Il o i Vicepresidenti

I Vicepresidenti sostituiscono a rotazione il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali vengono espressamente delegati.

Art. 20 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle

riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica

della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del

Presidente. Svolge le altre funzioni per le quali è espressamente delegato dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Il Collegio dei revisori contabili

Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente.

Il collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'associazione. In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea per l'approvazione.

Il collegio dei revisori contabili rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai

contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla

associazione, dalle raccolte dei fondi.

Art. 24 - Sezioni

L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Firenze.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Firenze.

L'arbitrato avrà sede in Firenze, ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 26 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze 19 marzo 2009

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